CONVERSIONI

REQUISITI

Se sei in possesso di una patente extracomunitaria e hai la residenza da meno di 4 anni in Italia, hai tutti i requisiti per richiedere la conversione.

I cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato extracomunitario, se non sono residenti in Italia da più di un anno, possono guidare veicoli per i quali è valida la loro patente allegando alla stessa una traduzione integrale ed ufficiale (vedasi nota relativa alla traduzione); acquisita la residenza, potranno richiedere la conversione (che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera) del documento di guida rilasciato da uno Stato extracomunitario con cui sussistono rapporti di reciprocità

Gli extra comunitari non possono prendere la patente in Italia se prima non hanno stabilito la residenza in Italia: non basta il domicilio, serve la residenza.

Le patenti di guida e le carte di circolazione possono essere rilasciate agli extra comunitari che hanno il permesso di soggiorno. Hanno lo stesso diritto gli extra comunitari che possono documentare che sono in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno o del suo primo rilascio.

E' possibile convertire la patente di guida extracomunitaria in patente italiana solo se è stata rilasciata da uno degli Stati riportati nell'elenco pubblicato nel sito del Ministero dei Trasporti

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  • Modello TT 2112 compilato;
  • Ricevuta del versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 32,00 sul cc 4028;
  • Originale e fotocopia fronte-retro della patente posseduta;
  • Fotocopia fronte-retro della carta d'identità e codice fiscale;
  • Tre foto uguali e recenti su fondo bianco, di cui una autenticata sul certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia) rilasciato da un medico abilitato.
  • Autocertificazione di residenza (per stranieri permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di validità)
  • Traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa qualora non conforme al modello previsto dagli accordi di Ginevra e attestazione di autenticità con eventuale attestato di autenticità se del caso. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese in cui è stata emessa la patente, o dalla rappresentanza in Italia del paese che ha rilasciato la patente; quest’ultima deve essere convalidata dalla Prefettura di competenza; traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un notaio.